Regolamento Mediazione

 

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ASSOCIAZIONE «ADR MEDILAPET»

Integrato con le modifiche introdotte dal D.L. 145/2011

 

IL PRESENTE REGOMENTO SI APPLICA, PER QUANTO COMPATIBILE, ALLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE DEPOSITATE FINO AL 14/11/2023

ALLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE DEPOSITATE DAL 15/11/2023 DI APPLICA IL D.LGS 28/2010 COME MODIFICATO DALLA RIFORMA CARTABIA E IL DM 150/2023

Art. 1  Ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento è da intendersi applicabile alla mediazione delle controversie sottoposte ad ADR MEDILAPET che le parti vogliono risolvere in maniera bonaria, in forza di una clausola contrattuale, di un accordo o obbligo di Legge come previsto dalla vigente normativa, in particolare  dalla Legge 69/2009 dal D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali di diritti disponibili, incluse quelle in cui sia parte una Pubblica Amministrazione di cui all´art.1 comma 2 del D.Lgs n° 165/2001.

1.2 La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevede modalità di nomina del Mediatore che ne garantiscano l´imparzialità e l´idoneità allo svolgimento dell´incarico.

1.3 I Mediatori, specializzati in tecniche di composizioni dei conflitti, sono professionisti neutrali, in possesso dei requisiti previsti dall´art. 4 comma 3 del Decreto 18/10/2010 n.180 e successive modificazioni. indipendenti ed imparziali, privi di potere decisionale, con il compito di aiutare le parti a trovare una soluzione negoziata della lite, accettabile da entrambe. I Mediatori intervengono nella procedura in conformità del presente Regolamento.

1.4  Per i procedimenti di mediazione espressamente disciplinati da disposizioni di Legge, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

 

Art. 2  Avvio del procedimento

2.1 Chiunque desideri ricorrere alla procedura di mediazione deve provvedere a depositare una istanza presso una delle sedi di ADR MEDILAPET, regolarmente accreditate presso il Ministero della Giustizia, e riportate nell'elenco visibile sul sito del Ministero della Giustizia e dell'ADR MEDILAPET, a mezzo fax, e-mail, pec ed attraverso il caricamento online dal sito www.medilapet.it, accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento valido all´identificazione e il codice fiscale. La domanda può essere presentata anche congiuntamente da tutte le parti coinvolte sia utilizzando gli appositi moduli predisposti da ADR MEDILAPET che in carta libera, purché contenga le informazioni richieste dai suddetti  moduli. La procedura si intende avviata alla data del ricevimento della domanda a ADR MEDILAPET.

Nel caso in cui la procedura è stata attivata in forza di una clausola contrattuale, l'istanza sarà presentata presso la sede ADR MEDILAPET indicata dalle parti nella clausola.

2.2 La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o dai richiedenti e contenere le seguenti informazioni:

a) Nome e cognome; se persona giuridica, denominazione, tipo di società, sede legale e rappresentante legale con indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia;

b) Nome e cognome o denominazione, se persona giuridica, tipo di società, sede legale e rappresentante legale, indirizzo e quant´altro possa servire a contattare la parte o le parti interessate alla procedura;

c) Una breve descrizione della natura dell´oggetto della mediazione;

d) Il valore indicativo della controversia;

e) L´accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità;

2.3 ADR  MEDILAPET,  comunica alle parti, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 giorni, l´avvenuto deposito della domanda di mediazione con mezzo idoneo a dimostrarne l´avvenuta ricezione, invitandoli a partecipare alla procedura di mediazione. Il primo incontro deve avvenire entro 30 giorni dal deposito dell'istanza.

Eventuale richiesta di differimento potrà essere esaminata solo dopo che la parte abbia formalmente aderito all'incontro informativo-programmatico, come previsto dal comma 1 art.8 del D.lgs 28 del 4/03/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali istanze, documenti inviati alla segreteria, senza aver preventivamente aderito, non saranno inserite nel fascicolo della procedura e non saranno posti all'attenzione del mediatore incaricato.

Se la parte invitata non conferma per iscritto di accettare di partecipare alla procedura o rifiuta espressamente di aderire, l'incontro avrà comunque luogo ed il mediatore forma il processo formale rilevando la mancata partecipazione.

Alla parte invitata che accetta di partecipare alla procedura è richiesto di specificare nella risposta le informazioni di cui al punto 2.2.

2.4 Il procedimento di mediazione si intende avviato alla data di ricevimento, da parte dell´Organismo, della domanda, ovvero la scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa; Nel caso di più domande relative alla stessa controversia, si fa riferimento alla data e ora di arrivo della prima domanda.

2.5 L´Organismo riceve domande di mediazione aventi ad oggetto qualsiasi controversia in ambito civile e commerciale, vertenze su diritti disponibili, e le tratta con le proprie strutture competenti territorialmente. Nessuna responsabilità è ascrivibile all'organismo di mediazione per eventuale deposito di istanze incompetenti territorialmente.

Qualora ne ravvisi la necessità, ai sensi dell´art.7 del D.M.180/2010, può avvalersi delle strutture, personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell´art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia.

2.6 Nei casi di cui all´art. 5 comma 1 bis del D.Lgs 28/2010, il mediatore svolge l´incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La segreteria dell´Organismo può rilasciare il verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell´art.11 comma 4 del D.Lgs 28/2010.

 

Art. 3 Fascicolo della procedura

3.1 Tutte le istanze di conciliazione sono numerate progressivamente in ragione dell´anno e registrate in apposito registro, cartaceo ed informatico, in ordine cronologico di provenienza, a cura della segreteria dell´organismo. Questa  formerà, per ogni procedura un apposito fascicolo contenente tutte le istanze e le comunicazioni provenienti dalle parti, i documenti da queste prodotti, le comunicazioni inviate dall´Organismo o dal Mediatore, il testo dell´eventuale proposta di accordo predisposta dal Mediatore, e il verbale da questi redatti al termine della procedura.

3.2 La ADR MEDILAPET assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza dei fascicoli di cui al comma precedente.

3.3 Il Responsabile dell´Organismo è incaricato di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro anche informatico, delle procedure di conciliazione, con le annotazioni relative a: numero d´ordine progressivo; dati identificativi delle parti; oggetto della controversia; mediatore designato; data di conclusione del procedimento e relativo esito.

3.4 Il fascicolo di ciascun procedimento e conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del fascicolo. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata; degli atti medesimi ciascuna delle parti può chiedere copia alla segreteria, senza formalità ed a proprie spese.

Art. 4  Il Mediatore

4.1 Le parti di comune accordo, in caso di istanza congiunta di mediazione, possono indicare il mediatore tra quelli inseriti negli elenchi di ADR MEDILAPET; in tal caso, il Responsabile dell´Organismo si riserva di seguire tale indicazione nella designazione del mediatore.

4.2 Dopo il ricevimento dell´istanza di mediazione, il Mediatore, è nominato dal Responsabile dell´Organismo, in base ai seguenti inderogabili criteri, predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale:

- laurea universitaria posseduta;

secondo una turnazione nell´elenco dei mediatori ed in considerazione delle specifiche competenze professionali, ed eventualmente, delle competenze tecniche di settore che possono essere di aiuto al buon fine della procedura, e del luogo dove si svolge la mediazione.

4.3 Il Mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo.

4.4 Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'14 Bis D.M. 18 ottobre 2010 n° 180 e dalle altre norme di legge. Al momento dell´accettazione dell´incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un´apposita dichiarazione di imparzialità, e solo dopo può avere inizio la procedura.

4.5 Per le controversie di particolare complessità, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

4.6 Il Mediatore non potrà svolgere, in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

4.7 In qualsiasi momento, le parti, individualmente o congiuntamente, possono avanzare un´istanza motivata di sostituzione del mediatore designato; su tale istanza deciderà, con provvedimento motivato da comunicare alle parti e al mediatore interessato, il Responsabile dell´Organismo ADR MEDILAPET; qualora la mediazione sia svolta dal medesimo Responsabile, la decisione sarà assunta dal Presidente di ADR MEDILAPET.

 

Art. 5  Consulenti

5.1 Le parti devono partecipare alla procedura personalmente.

5.2 Le part, per le materie non indicate all'art.5 coma 1bis DeL D.lgs n.28 del 04/03/2010, possono farsi assistere da avvocati, altri professionisti, da persone di fiducia o da rappresentanti di categorie,  indicando nell'istanza di mediazione e/o nel modulo di adesione, o entro 5 giorni prima del primo incontro di programmazione, la presenza degli stessi alla segreteria dell'organismo di mediazione.  

                                   

Art. 6  Il procedimento di mediazione

6.1 Ricevuta l´istanza per la richiesta della procedura di mediazione, l´ADR MEDILAPET ne dà comunicazione alle altre parti nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni, con mezzo idoneo a dimostrare l´avvenuta ricezione, indirizzandola ai recapiti indicati nella domanda, contestualmente e con le stesse forme comunicando a tutte le parti:

a) il mediatore nominato;

b) la sede della mediazione;

c) la data e l´ora indicate dal mediatore per il primo incontro.

Il tentativo di mediazione innanzi al Mediatore nominato si svolge senza formalità. Nel caso in cui all´incontro non siano presenti le parti, sempre che non sussista un giustificato motivi della mancata comparizione,   il tentativo di mediazione si intende fallito, e la relativa procedura terminata, nella data di redazione del verbale di mancata comparizione redatto e sottoscritto dal mediatore designato.

6.2 Nel corso della procedura il mediatore ha il dovere di comportarsi come terzo indipendente, neutrale ed imparziale,  tanto nei confronti delle parti, quanto nei confronti dell´oggetto della controversia.

6.3 Le parti partecipano all´incontro personalmente e devono farsi assistere da avvocati per le materie indicate nell'art.5 comma 1bis del D.lgs n.28 del 04/03/2010.

6.4 La sede dell´incontro è presso  una delle sedi di ADR MEDILAPET regolarmente accreditate e competenti terrirorialmente.

6.5 Il Mediatore conduce personalmente  l´incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente, e qualora lo ritenga opportuno, separatamente.

6.6 Il Mediatore agisce al fine di favorire una rapida composizione della lite aiutando le parti a raggiungere un accordo accettabile da entrambe. In ogni momento della procedura può formulare una proposta di accordo amichevole, e provvede comunque a formularla ogni volta che tutte le parti gliene facciano concorde richiesta; La stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine indicato, la proposta si intende rifiutata. In occasione del primo incontro  di programmazione, il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e dopo averle informate sulle  conseguenze del rifiuto dell´accettazione della proposta di accordo che dovesse eventualmente essere formulata nel corso della procedura e che egli non ha il potere di emettere alcuna decisione vincolante per le parti, invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede conh lo svolgimento.

6.7 Il procedimento di mediazione deve avere termine entro 3 (tre) mesi dall´inizio della procedura.

 

Art. 7 Esito dell´incontro di mediazione

7.1 La procedura di mediazione si considera conclusa quando:

a) una delle parti o entrambe abbandonano la procedura;

b) viene raggiunto un accordo scritto;

c) viene riscontrata l´assoluta impossibilità a raggiungere un accordo.

Quando tutte le parti aderenti al procedimento di mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stesso avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi fare o non fare, nonchè per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale o compreso nello stesso, è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamneto della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

7.2 Al termine della procedura il Mediatore redige e sottoscrive, insieme alle parti ed ai loro avvocati, un verbale di  avvenuta  mediazione contenente i dati delle parti, il luogo e la data del tentativo e dell´esito della procedura. Il verbale è redatto in tanti originali quante sono le parti intervenute più uno che viene tenuto agli atti di ADR MEDILAPET.

7.3 Nel caso di mancato accordo, il Mediatore redige e sottoscrive insieme alle parti ed ai loro avvocati, un verbale contenete, eventualmente, la proposta di soluzione formulata.

7.4 Il mediatore ha il potere di certificare l´autografia della sottoscrizione delle parti, o la loro impossibilità a sottoscrivere.  

7.3 Al termine del procedimento, a ciascuna delle parti sarà consegnata una scheda per la valutazione del servizio, (allegato C) del presente regolamento, da trasmettere al responsabile della tenuta del Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia.

 

Art. 8  Riservatezza

8.1 Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e tutte le informazioni ed eventuali documenti forniti all´Organismo od al mediatore inerenti alla richiesta di inizio della procedura, o utilizzati durante la stessa, sono riservati, salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 28/2010.

8.2 Le parti hanno diritto all´accesso degli atti depositati nelle sessioni congiunte, ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

8.3 Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere verbalizzato.

8.4 Il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all´incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all´incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere un´apposita dichiarazione.

8.5 Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle parti, in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione.

8.6 Le parti non possono chiamare il Mediatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e le circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

8.7 Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all´autorità giudiziaria né davanti ad altre autorità. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell´art.200 del Codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell´art. 103 del Codice di procedura penale in quanto applicabili.

 

Art. 9  Costi della procedura

9.1 Ciascuna delle parti è tenuta a corrispondere a ADR MEDILAPET un´indennità che comprende le spese di mediazione.

9.2    Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuta a ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un'importo di euro 40,00 + I.v.a. per le litidi valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 + I.v.a. per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

9.3   Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna  parte l´importo indicato nella tabella A allegata al decreto 180/2010. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Nessuna indennità è dovuta se le parti decidono di porre termine al tentativo di mediazione durante il primo incontro.

9.4 L´importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell´affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione.

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta  ai sensi dell´art.11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all´art.5, comma 1bis e comma2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l´applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

9.5 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l´importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

9.6 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro;

9.7 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile;

9.8 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l´Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all´esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l´importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9.9 Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell´inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e prima del rilascio del verbale di accordo di cui all´art. 11 del decreto legislativo 28/2010 devono essere corrisposte per intero. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all´art.5, comma 1, del decreto legislativo, l´Organismo e il mediatore nominato garantiscono lo svolgimento della procedura di mediazione».

9.10 Le spese di mediazione comprendono anche l´onorario del Mediatore per l´intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso della procedura, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell´art.11 del decreto legislativo.

9.11 Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento;

9.12 Ai fini della corresponsione della indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come unica parte.

9.13 Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4 lettera d), per le materie di cui all´art. 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta  altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

9.14 Al mediatore è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Esse devono essere corrisposte almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il primo incontro di mediazione, in caso contrario ADR MEDILAPET comunica alle parti la sospensione del procedimento. Nel caso in cui intervenga il pagamento il procedimento riprende immediatamente.

 

Art. 10  Responsabilità

10.1 Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la prestazione. Della sua opera risponde, in caso di dolo o colpa grave, anche ADR MEDILAPET, a tal fine, ADR MEDILAPET dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 (Eurocinquecentomila/00) avente per oggetto la copertura di tutti i rischi collegati o comunque derivati dallo svolgimento del servizio di mediazione e ricomprende ogni somma che l´associazione sia tenuta a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto, anche doloso, di errore o di omissione commessi dall´associazione stessa, dai suoi ausiliari e preposti nell´esercizio dell´attività connessa al servizio di mediazione, nonché delle conseguenze patrimoniali comunque derivanti,  a qualsiasi titolo dello svolgimento del servizio medesimo.

 

Art. 10-bis Responsabilità delle parti

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto di deposito dell'istanza e che non siano riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo.

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione.

- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.

- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

- la determinazione del valore della controversia;

- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;

- le dichiarazioni in merito al patrocinio gratuito e ad ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione del procedimento.

 

Art. 11 Tirocinio  assistito

In applicazione del D.M. 180/2010 come modificato dal DM 145/2011, per conservare il titolo di mediatore civile è necessario oltre a frequentare e superare un corso di aggiornamento, almeno biennale, di 18 ore è prevista la partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, e ADR MEDILAPET si rende disponibile ad agevolare i mediatori iscritti  al fine di permettere la loro partecipazione ai casi di mediazione secondo la seguente regolamentazione:

11.1 La partecipazione al tirocinio assistito è gratuita;

11.2 La partecipazione ai casi di mediazione è riservata ai soli mediatori iscritti presso l´Organismo, in casi eccezionali e con l´assenso del Responsabile dell´Organismo possono partecipare ai casi di mediazione anche mediatori che non sono iscritti all´Organismo ADR MEDILAPET.

11.3 l´Organismo può di volta in volta, determinare il numero dei mediatori che possono partecipare ai casi di mediazione;

11.4 Il mediatore incaricato del procedimento al quale assistono altri mediatori tirocinanti, rilascia a questi, certificazione della partecipazione al caso di mediazione e la comunica all´Organismo.

11.5 Il mediatore tirocinante, al termine della partecipazione ai 20 casi, fa pervenire, in una sola volta tutte le certificazioni rilasciategli dai mediatori titolari del procedimento. Il Responsabile dell´Organismo, se i mediatori tirocinanti sono iscritti anche all´Organismo, provvede a comunicare al Ministero i nominativi di coloro che hanno completato il tirocinio.

11.6 I mediatori tirocinanti non sono incaricati del procedimento e non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.

11.7 I mediatori tirocinanti debbono rilasciare al mediatore incaricato del procedimento, prima dell´incontro di mediazione, apposita dichiarazione di riservatezza che è conservata nel fascicolo del procedimento; di tale dichiarazione, il mediatore incaricato del procedimento, al primo incontro, né dà informativa alle parti, spiegando, altresì, alle stesse, le ragioni e le finalità connesse alla presenza dei tirocinanti. Qualora le parti dovessero obiettare sulla presenza dei tirocinanti, il mediatore incaricato del procedimento, invita gli stessi ad allontanarsi dal luogo di svolgimento della mediazione.

11.8 Il mediatore incaricato del procedimento, è responsabile del comportamento dei tirocinanti che deve essere improntato alla massima correttezza. I tirocinanti non possono interloquire, durante il procedimento, in alcuna maniera ed in alcun modo, né commentare o discutere dello stesso, né diffondere le notizie apprese a nessuno.

 

Art 11-bisLa mediazione telematica

ADR MEDILAPET per completare il più ampio servizio di mediazione offerto gestisce, ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs 28/2010 n°28, anche la mediazione telematica, che rappresenta una modalità integrativae complementare di fruizione del servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificatamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematicosi applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

1 - L'uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il consenso.

Qualora uno degli utenti non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà, con il consenso dell'altra parte, recarsi presso la sede di ADR Medilapet e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo.

2 - L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o le sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la segretria, incontro di mediazione.

3 - Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi o combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail).

4 - La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

5 - la mediazione telematica è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook collegata ad internet e corredata di webcam, micorfono. cuffie/casse audio);

- Consente alle parti, mediatore ed utenti, di dialogare sia in sessioni congiunte che in sessioni separate, in tempo reale a distanza.

 - Al termine dell'incontro, le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito di posta elettronica certificata (PEC) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'accordo raggiunto, o iol verbale di mancato accordo.

 - La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica con firma digitale, sia in modalità analogica, firma autografa autenticata.

6 - La piattaforma è disponibile attraverso il sito www.medilapet.it e l'accesso è riservato solo ai soli utenti che presentano una istanza di mediazione. Le credenziali crittografate sono genrate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli aministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.

7 - A seguito della registrazione, all'utente viene fornito un link specifico ed una eventuale username/password, da utilizzarsi per l'accesso al servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla segreteria:deposito della domanda, della rispota e della documentazione, invio di comunicazioni alla segreteria, consultazione dei dati relativi all'iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti la procedura.

8 - Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati all'utente, le crednziali di accesso e le informazioni fornite, in amniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illeggittimo o  improprio dati personali ed informazioni raccolti nel sito web.

9 - Incontro di mediazione.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web www.medilapet.it.

L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla segreteria (ad esempio con scambio e condivisione di messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video,o, ancora una combinazione di tali modalità) ed il mediatore può svolgere le eventuali sezioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

 

Art. 12 Legge applicabile

12.1 L procedura di mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

  

 

- ALLEGATO C - Scheda di valutazione -

 

 

 

 

 

 

 

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