Aspetti Fiscali della Mediazione

ASPETTI FISCALI DELLA MEDIAZIONE

Gli aspetti fiscali della mediazione sono regolati dagli artt.17 e 20 del D.Lgs 28/2010.
Si individuano, in particolare, tre diverse tipologie di agevolazioni.

1. Una esenzione totale di tutti gli atti del procedimento dall'imposta di bollo
Saranno redatti in carta semplice tutti gli atti del procedimento quali: l'istanza di mediazione, le eventuali memorie delle part, i provvedimenti emanati da mediatore e quindi la proposta di mediazione, il verbale di mediazione ed eventuali copie dello stesso, la nomina del mediatore e l'accettazione dell'incarico che l'Organismo di mediazione conferisce al mediatore. Si tratta del principio, voluto dal legislatore per rendere la procedura di mediazione informale, semplice e rapida.

2. Esenzione parziale del verbale di mediazione dall'imposta di registro
 L'imposta di registro non è dovuta per i verbali di mediazione entro il limite del valore di €. 100.000,00; laddove il valore superi tale ammontare, l'imposta sarà dovuta solo sulla parte eccedente.

3. Il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato alle indennità corrisposte all'Organismo di mediazione. .
La norma prevede che venga riconosciuto, a favore delle parti, un credito d'imposta commisurato alle indennità corrisposte agli organismi preposti, fino alla concorrenza di €. 600,00 ;
Nei casi di cui all'art.5, comma 1 e quando la mediazione é demandata dal giudice, alle parti é altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrispostoi al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino alla concorrenza di €. 600,00;
I crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di €. 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di €. 2.400,00 per le persone fisiche e di €. 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà;,
E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino alla concorrenza di €. 518,00.
 

 

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