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Lunedì
5
Set 2016

STRAORDINARIO STRUMENTO DI COESIONE SOCIALE
Queste difficoltà si spiegano con il fatto che le controversie sottoposte agli organi giurisdizionali si moltiplicano, le procedure tendono ad allungarsi i costi sopportati in occasione di tali procedimenti ad aumentare. La qualità, la complessità e la natura tecnica dei testi legislativi contribuiscono d´altra parte a rendere più difficile l´accesso alla giustizia». «L´accesso alla giustizia per tutti è un diritto fondamentale consacrato con l´articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali» Il diritto ad un ricorso effettivo è stato elevato dalla Corte di giustizia al rango di principio generale del diritto comunitario (sentenza 15 maggio 1986) ed è stato peraltro sancito dall´art.47 della carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea. «E´ opportuno mettere particolarmente in risalto dell´ADR come strumento al servizio della pace sociale. In effetti, nelle forme di ADR in cui i terzi non prendono alcuna decisione, le parti non si affrontano più, ma al contrario si impegnano in un processo di riavvicinamento, e scelgono esse stesse il metodo di risoluzione del contenzioso svolgendo un ruolo più attivo in tale processo per tentare di trovare da sole la soluzione che conviene loro di più. Questo approccio consensuale aumenta le possibilità per le parti di mantenere, una volta risolta la lite, le loro relazioni di natura commerciale o di altra natura. Quanto sopra riportato fa capire come sia fondato il convincimento che l´istituto della mediazione possa essere uno strumento di coesione sociale specialmente in un momento storico segnato da una profonda crisi economica che amplifica le disuguaglianze tra le persone. La facilitazione all´accesso alla giustizia, a costi contenuti, con garanzia di imparzialità tra le parti, fa in modo che tutti possano ricorrere ad uno strumento di facile approccio con spirito collaborativo alla ricerca di un accordo bonario che aumenta le relazioni tra le persone e consente, loro, dopo aver superato un conflitto la Commissione Delle Comunità Europee presentava il «libro verde» relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale e già allora veniva affermata la valenza sociale del sistema di «Alternative Dispute Resolution» Dal «libro verde»: «i metodi si ADR forniscono una risposta alle difficoltà di accesso alla giustizia, che molti paesi devono to di proseguire la propria vita in un rapporto di civile convivenza. Si pensi alle liti condominali dove le persone dopo il conflitto, dovranno intrattenere, comunque, relazioni giornaliere, incontrandosi in ascensore, nelle assemblee condominali. Per far sì che la mediazione sia percepita come strumento di coesione sociale bisogna intensificare la diffusione dei suoi principi essenziali per un uso consapevole dello strumento. Nei quasi cinque anni trascorsi dall´introduzione, in Italia, dell´istituto della mediazione civile e commerciale, si è ancora lontano dall´aver creato una condivisione diffusa sull´efficacia dello strumento, basti pensare le avversioni, (ricorso dell´avvocatura al Dlgs 28 del 4/3/2010 alla corte costituzionale che fece scaturire la sentenza 272/2012 che ne dichiarò l´incostituzionalità per eccesso di delega) che ha dovuto superare e che ancora oggi, non del tutto sopite, nel limitano la diffusione per creare una vera «cultura della mediazione» che consenta l´utilizzo di uno strumento che alla base pone il principio del dialogo, del recupero dei rapporti e non il fronteggiarsi a tutti i costi. In questo quadro, il ruolo del mediatore assume una importanza notevole. Ogni volta che è chiamato a svolgere un incontro di mediazione deve mettere in campo un bagaglio di competenze nella gestione dei rapporti umani volti al dialogo e non alla contrapposizione, assumendo un vero e proprio ruolo al servizio della società, che solo un appropriato percorso formativo può assegnargli. In questi anni, nei vari interventi legislativi si è soffermati più su norme procedurali che hanno creato non poche difficoltà organizzative agli organismi di mediazione, che ad affrontare temi sostanziali che agevolino lo strumento della mediazione per farlo diventare volano dei principi sopra richiamati. La Commissione Europea nella pubblicazione della comunicazione di «Europa 2020» ( 3.3.2010) Nel richiamare all´agire comune delle nazioni per superare una crisi che ha vanificato anni di progressi economici nelle tre le priorità presentate. -crescita intelligente; -crescita sostenibile; -crescita inclusiva; la valenza sociale della mediazione, certamente trova spazio nella indicata priorità «crescita inclusiva» ed in particolar modo tra le sette iniziative faro, presentate alle nazioni, la settima « piattaforma europea contro la povertà» conclude «e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società» la facilitazione dell´accesso di tutti alla giustizia contribuisce, certamente, al raggiungimento di tale obiettivo. In Italia tali principi sono richiamati nell´art. 3 della nostra Costituzione «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E´ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l´eguaglianza di tutti i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all´organizzazione politica, economica e sociale del Paese» Purtroppo assistiamo ad un continuo legiferare che crea ulteriori incertezza alla diffusione della cultura della mediazione. L´emanazione del D.L. 132/2014 che ha introdotto la negoziazione assistita ha portato molti rappresentanti dell´ordine forense a decretare la fine della mediazione, quando in realtà i due strumenti, appartenenti entrambi a sistemi ADR, coesistono in quanto lo stesso D.L 132 fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione e, in particolare le previsioni dell´art.5, comma 1bis del D.lgs n.28/2010 ossia quelle collegate a materie per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione. Ci sarebbe bisogno di una campagna mediatica (tra le tante che gli organi governativi periodicamente mettono in campo) che faccia conoscere ai cittadini il vero volto e le potenzialità della mediazione, uno spot «di mediazione si deve parlare». - rafforzare la formazione dei terzi mediatori anche attraverso un percorso di studio universitario. - raccomandare percorsi formativi all´ordine forense affinché nella presenza obbligatoria degli avvocati nelle materie di cui all´art.5 comma 1 bis, tralascino il principio «il proprio cliente ha sempre ragione» e ci si apri all´approccio del dialogo. In conclusione siamo convinti che l´istituto della mediazione non è solo uno strumento giuridico atto solo ed esclusivamente alla deflazione del contenzioso nelle aule dei tribunali ma è uno straordinario istituto strategico di coesione per il Paese.

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