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Lunedì
14
Nov 2011

Mediazione: La parte invitata, assente, paga.
Con la legge 148/2011 il legislatore ha cercato di contrastare uno dei principali problemi attuali relativi alla mediazione civile: in moltissimi procedimenti la parte invitata non risponde o non si presenta.
L'art. 8 c. 5 del D.Lgs 28/2010 recitava ' dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma del codice di procedura civile' tale comma comportava delle conseguenze vaghe, per la parte che non si presentava, adesso è aggiunto il seguente periodo: il giudice condanna al parte costituita che , nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio'
La certezza della pena pecuniaria sarà un eccellente antidoto per chi intende snobbare la mediazione.


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